Reclami alla Compagnia Assicuratrice
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA – Servizio Clienti
Via Enrico Fermi, 9/B – 37135 Verona; Fax 045 8351025 – e mail: servizio.clienti@pec.das.it
La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni)
IVASS – Servizio Tutela Consumatore Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma
corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l’osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all’IVASS, nel reclamo deve essere indicato:
• nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
• copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.
Prima di interessare l’Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.
I sistemi convenzionali di risoluzione delle controversie sono:
• l’Arbitrato: in caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro secondo quanto stabilito nell’art. 18 delle condizioni di assicurazione. In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all’Autorità Giudiziaria.
I sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo sono:
• la negoziazione assistita, introdotta con la Legge n. 162/2014 in vigore dal 9.2.2015;
• la mediazione che è obbligatoria negli ambiti individuati dalla Legge n. 98/2013 in vigore dal 20.9.2013.
Le ricordiamo, per l’esperimento dell’azione giudiziaria per far valere la Sua pretesa, la necessità di ricorrere alla mediazione obbligatoria, in quanto prevista come condizione di procedibilità dalla legge per le controversie in materia assicurativa, facendo altresì presente la possibilità di attivare preliminarmente l’Arbitrato previsto nelle condizioni di assicurazione e la negoziazione assistita facoltativa.
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DAS è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Nota informativa Mod. N.I. 1710/MOV